IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 1099, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, n. 626, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trento e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
La tabella I relativa ai posti di professori di ruolo e' soppressa e sostituita dalla seguente:
Numero dei posti
facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali. . . . . . . 20
facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . 15
La tabella II relativa a posti di assistente di ruolo e' soppressa e sostituita dalla seguente:
Numero dei posti
facolta' di sociologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali . . . . . . 20
facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1