IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 6 dicembre 1934, n. 2372, con il quale e' stato approvato lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti riconosciuta giuridicamente col regio decreto 7 novembre 1929, n. 2174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719, con il quale la Cassa nazionale di assistenza dei farmacisti assunse la denominazione di Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti e veniva approvato il nuovo statuto;
Vista la deliberazione assunta dal consiglio nazionale dei farmacisti in data 24-25 giugno 1972, con la quale veniva approvato il testo del nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, successivamente modificato con le deliberazioni del 7 luglio 1974 e del 24 maggio 1975;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti composto di 32 articoli nel testo annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1