DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme in materia di scuole aventi particolari finalita'.

Numero 970 Anno 1975 GU 21.04.1976 Codice 075U0970

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;970

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO O ISTITUTO

Art. 1

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Comma 1

Norma generale

Comma 2

Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalita', con gli adattamenti indicati dai successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e istituzioni medesime.


Art. 2

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Comma 1

Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

Comma 2

Nei circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui e' diretta la loro attivita'.
Analogamente i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonche' presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di difficolta'.


Art. 3

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Comma 1

Collaboratori del direttore didattico o preside

Comma 2

Quando il circolo o istituto e' costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia non superiore a duecento.


Art. 4

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Comma 1

Consiglio di circolo o di istituto

Comma 2

Ai consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.
Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel circolo o istituto.


Art. 5

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Comma 1

Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

Comma 2

Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.


Art. 6

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Comma 1

Partecipazione dei genitori

Comma 2

I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza.
La commissione elettorale avra' cura di assicurare la espressione diretta e segreta del voto, secondo le modalita' che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.


Comma 3

Titolo II - PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO

Art. 7

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Comma 1

Norma generale

Comma 2

Al personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.


Art. 8

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Comma 1

Titolo di specializzazione

Comma 2

Il personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la specializzazione.
Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validita' di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione, purche' gia' conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono altresi' validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Reclutamento del personale direttivo e docente

Comma 2

Nei concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.
Tali posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente art. 8.
Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1 puo' essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Il personale docente di cui al precedente comma puo' essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalita' degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche difficolta' di apprendimento.


Art. 10

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Comma 1

Reclutamento del personale direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti

Comma 2

L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
Detti concorsi si svolgono secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti "A. Magarotto", nonche' presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.


Art. 11

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Comma 1

Reclutamento degli assistenti-educatori

Comma 2

L'accesso ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma di maturita' magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del Ministro pei la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma e' riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.


Art. 12

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Comma 1

Passaggi a posti di scuole normali

Comma 2

Il passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali puo' essere disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con particolari finalita', sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.
Il passaggio predetto e' disposto secondo le modalita' e nei limiti di cui al secondo comma dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni speciali sull'orario di servizio

Comma 2

Rimangono ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione dell'orario medesimo.


Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n. 477, il presente decreto entra in vigore dal 1 ottobre successivo alla data della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.