DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione di convitti presso alcuni istituti professionali di Stato.

Numero 1270 Anno 1972 GU 29.09.1973 Codice 072U1270

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-09-30;1270

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Con effetto dal 1 ottobre 1972 e' istituito il convitto presso i seguenti istituti professionali:
Istituti professionali per l'agricoltura:
Asti Lentini
Avezzano Lodi
Bari Lonigo
Bosa Modica
Cagliari Monteroberto Jesi
Caluso Nuoro
Castelfranco Emilia Padova
Castelfranco Veneto Pieve S. Stefano
Catania Pistoia
Catanzaro Potenza
Citta di Castello Pozzuolo del Friuli
Cortona Reggio Emilia
Corzano Rieti
Cosenza Roma
Cremona Rosignano Monferrato
Cuneo Salerno
Ferrara Sanremo
Firenze Sassari
Genova S. Ilario Siena
Imola Teramo
Lanciano Trecenta
L'Aquila Trino Vercellese
Latina Viadana
Lecce

Istituti professionali alberghieri:
Acquappesa Rieti
Brindisi Salerno
Falcade S. Pellegrino Terme
Fiuggi Sassari
Massa Senigallia
Palermo Spoleto
Pescara Vieste
Potenza

Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato:
Arcidosso Napoli-Capodimonte
Cividale del Friuli S. Benedetto del Tronto
Cremona (liuteria) Venezia "Cini"

Istituti professionali femminili:
Firenze


Art. 2

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Comma 1

Ciascun istituto costituisce con l'annesso convitto un unico organismo amministrativo. Il regime normale degli alunni e' l'internato, ma possono essere ammessi anche alunni semi-convittori ed esterni, appartenenti a famiglie residenti nelle vicinanze dell'istituto.


Art. 3

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Comma 1

Al consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'istituto e del convitto.


Art. 4

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Comma 1

Il preside dell'istituto e' anche il direttore del convitto.
Al funzionamento del convitto e' addetto il personale di vigilanza e ausiliario indicato nell'annessa tabella organica.
I censori di disciplina esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori.
A uno di tali censori e' affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto ivi compreso il personale addetto.


Art. 5

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Comma 1

I convittori sono tenuti al pagamento di una retta, la cui misura e' fissata, anno per anno, dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, col criterio fondamentale che la retta stessa debba bastare a sopperire a tutte le spese di mantenimento del convittore durante il periodo dell'internato.
La retta da' diritto al vitto, all'alloggio, alle visite mediche del sanitario dell'istituto, alle medicine (escluse le specialita), all'imbiancatura, rammendatura e stiratura della biancheria.
Spetta al consiglio di amministrazione di fissare, su proposta del preside dell'istituto, la tabella dietetica dei convittori.
Il preside ha facolta' di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.
Le variazioni di carattere permanente sono deliberate, di norma prima dell'apertura delle iscrizioni, dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside.
Consentendo il bilancio, il consiglio di amministrazione ha facolta' di accordare, su proposta del collegio dei professori, riduzioni di retta a giovani appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che risultino meritevoli per profitto e condotta.
I semi convittori consumano nell'istituto il desinare e seguono, durante il tempo di loro permanenza in convitto, l'orario e le norme stabilite per i convittori. Oltre alle normali tasse scolastiche sono tenuti a corrispondere, per il vitto e l'assistenza durante la permanenza in convitto, una somma mensile da fissarsi dal consiglio di amministrazione con criterio analogo a quello di cui al primo comma del presente articolo e da pagarsi anticipatamente.


Art. 6

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Comma 1

La retta e' pagata in rate anticipate; la scadenza delle rate e' stabilita dal consiglio di amministrazione.
Non e' consentita la restituzione di quote di rette gia' pagate, salvo il caso che l'alunno debba abbandonare l'istituto per ragioni di salute.
In caso di passaggio dei convittori da uno ad altro istituto sara' fatto opportuno conguaglio della retta tra gli istituti interessati.


Art. 7

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Comma 1

La famiglia dell'alunno convittore e' tenuta ad effettuare presso l'istituto un deposito nella misura fissata dal consiglio di amministrazione, su proposta del preside, per le spese di cancelleria, libri ed altre di carattere personale dell'alunno stesso.
Tale deposito dovra' essere reintegrato dalle famiglie a richiesta del preside e di regola ogni trimestre dietro rimessa alla famiglia medesima della nota delle spese sostenute per l'alunno.


Art. 8

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Comma 1

Per la disciplina generale del convitto e per quella particolare dei convittori, sono date norme con apposito regolamento interno approvato dal consiglio di amministrazione, su proposta formulata dal preside dell'istituto con l'assistenza del collegio dei professori.


Art. 9

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Comma 1

Le tabelle organiche, annesse ai decreti del Presidente della Repubblica citati nelle premesse sono, in conseguenza dell'istituzione del convitto, integrate con quella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 10

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Comma 1

Il contributo annuo dello Stato a favore degli istituti citati all'art. 1, previsto dall'art. 22 di ciascun decreto del Presidente della Repubblica istitutivo, deve intendersi aumentato dell'importo indicato nell'allegata tabella, di cui al precedente art. 9.


Art. 11

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Comma 1

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali si applicano ai convitti istituiti presso gli istituti professionali, le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
La spesa relativa all'attuazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.