A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 le aliquote del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari sono determinate nella misura del 12,50% per i datori di lavoro di cui alle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e nella misura del 12,85% per i datori di lavoro di cui alla tabella B annessa alla stessa legge.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1 dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili e' determinata in misura pari a 118,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1