DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 448/1973 - Istituzione di due posti di assistente ordinario convenzionati da assegnarsi alla cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Istituzione di due posti di assistente ordinario convenzionati da assegnarsi alla cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.

Numero 448 Anno 1973 GU 01.08.1973 Codice 073U0448

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-04-16;448

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di due posti di assistente ordinario presso la cattedra di "Neuropsichiatria infantile" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.


Art. 2

#

Comma 1

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24, giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.


Art. 3

#

Comma 1

I contributi annui a carico della Provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante, rispettivamente, ai titolari dei posti stessi.


Art. 4

#

Comma 1

L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti ai titolari dei posti nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.


Art. 5

#

Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.