DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 826/1971 - Recupero e nuova ripartizione di posti di assistente ordinario e rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 e 26 marzo 1971, n. 216.

Recupero e nuova ripartizione di posti di assistente ordinario e rettifica dei decreti del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100 e 26 marzo 1971, n. 216.

Numero 826 Anno 1971 GU 16.10.1971 Codice 071U0826

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-07-24;826

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Testo vigente

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il posto di assistente come sopra recuperato viene assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Modena.


Art. 3

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto costituzionale italiano e comparato della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Milano con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facolta' di scienze politiche della medesima Universita' di Milano.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di mineralogia della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Napoli, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto privato comparato della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Napoli:

Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di costruzioni aeronautiche I della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chirurgia d'urgenza della facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Milano.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di costruzioni automobilistiche della facolta' di ingegneria del Politecnico di Torino, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di chimica fisica della facolta' di ingegneria del politecnico di Milano.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto romano II della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Palermo, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma.


Art. 4

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Comma 1

Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di lingua e letteratura latina della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla stessa cattedra della facolta' di magistero della medesima Universita' di Parma.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di filosofia teoretica della facolta' di magistero dell'Universita' di Messina con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi invece, assegnato alla cattedra di filosofia della stessa facolta' della medesima Universita' di Messina.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di composizione urbanistica della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Padova con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di filosofia morale II (per il centro di ricerca per le scienze morali e sociali) della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Roma.
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di diritto pubblico dell'economia della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di diritto del lavoro della facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Messina.