IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta, intese ad ottenere il completamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato nel senso che la facolta' di medicina e chirurgia comprende un primo ed un secondo triennio e cioe' l'ordinamento completo degli studi per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e pertanto dall'art. 1, secondo comma, accanto alla facolta' di medicina e chirurgia va tolta la frase "limitata al 1° triennio"; tale frase va tolta anche tra l'art. 42 e 43, e l'art. 44 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Facolta' di medicina e chirurgia
Art. 44. - La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia e' di sei anni divisi in due trienni.
Sono insegnamenti fondamentali:
1° triennio:
1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale, compresa la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia generale (biennale);
6) Patologia generale (biennale);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.
2° triennio:
1) Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
2) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
3) Anatomia e istologia patologica (biennale);
4) Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale);
5) Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
6) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
7) Clinica pediatrica;
8) Clinica ostetrica e ginecologica;
9) Igiene;
10) Medicina legale e delle assicurazioni;
11) Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
12) Clinica dermosifilopatica (semestrale);
13) Clinica oculistica (semestrale);
14) Clinica odontoiatrica (semestrale);
15) Radiologia (semestrale);
16) Farmacologia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Istologia e embriologia generale;
2) Nozioni di matematica con elementi di biometria e di statistica;
3) Anatomia topografica;
4) Istochimica;
5) Parassitologia;
6) Virologia;
7) Scienza dell'alimentazione;
8) Radiobiologia;
9) Storia della medicina;
10) Psicologia;
11) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
12) Anestesiologia e rianimazione;
13) Audiologia;
14) Cardiologia;
15) Chirurgia plastica;
16) Clinica ortopedica;
17) Ematologia;
18) Fisica nucleare applicata alla medicina;
19) Genetica medica;
20) Gerontologia;
21) Idrologia medica;
22) Malattie infettive;
23) Medicina costituzionale ed endocrinologia;
24) Medicina del lavoro;
25) Medicina dello sport;
26) Patologia ostetrica e ginecologica;
27) Psichiatria;
28) Puericultura;
29) Reumatologia;
30) Semeiotica medica;
31) Semeiotica chirurgica;
32) Statistica sanitaria;
33) Terapia medica sistematica;
34) Traumatologia della strada;
35) Urologia.
Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti.
Le esercitazioni pratiche per le discipline complementari sono obbligatorie invece soltanto per gli studenti che seguono i corsi relativi.
Per ottenere l'iscrizione al 3° e 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il 1° e per il 2° biennio e superati i relativi esami.
Gli esami di "Fisiologia umana" e di "Patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "Patologia speciale medica" e di "Patologia speciale chirurgica".
Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi.
Per l'insegnamento di anatomia e istologia patologica e' prescritto, prima dell'espletamento dell'esame su tutta la materia, alla fine del 5° anno, un colloquio sulle "Istituzioni" e sulla "Istologia patologica". Lo studente che non abbia superato questo esame non puo' essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.
L'insegnamento di clinica ortopedica deve includersi tra gli insegnamenti complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.
Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, debbono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.
Dopo il 6° anno e prima dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, lo studente e' tenuto a completare l'insegnamento delle cliniche medico-chirurgica ed ostetrica-ginecologica con un tirocinio continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri.
Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.
L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta ed in una prova di cultura generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1