Sono approvati e resi esecutivi la convenzione e l'atto aggiuntivo, annessi al presente decreto e stipulati rispettivamente il 15 ottobre 1969 e il 4 marzo 1971, tra la Universita' degli studi, il comune e la provincia di Ferrara per il funzionamento e il mantenimento, presso la suddetta universita', della facolta' di magistero.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' riconosciuta la facolta' di magistero - con il corso di laurea in materie letterarie - presso l'Universita' degli studi di Ferrara.
Tale facolta' di magistero, che va ad aggiungersi alle facolta' di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia della suddetta Universita' degli studi di Ferrara, viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione e l'atto aggiuntivo di cui al precedente articolo.
Art. 3
#Comma 1
Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo, nonche' ai sensi dell'art. 13-bis della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistente ordinario.
Art. 4
#Comma 1
Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al consiglio di facolta' sono esercitate per la predetta facolta' di magistero da un apposito comitato composto di tre professori di ruolo e fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, sentita la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
I professori di ruolo che, in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta facolta', saranno aggregati al comitato anzidetto. Tale comitato cessera' dalle sue funzioni allorche' alla facolta' stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.
In ogni caso detto comitato non potra' rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla facolta' tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' alla nomina di un nuovo comitato con le modalita' indicate nel primo comma del presente articolo.
Art. 5
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti suindicati e' ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione, contenente le norme relative all'ordinamento della nuova facolta'.