IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 120: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Esercitazioni di istituzioni di matematiche I;
Esercitazioni di istituzioni di matematiche II;
Esercitazioni di fisica sperimentale;
Esercitazioni di preparazioni chimiche;
Esercitazioni di chimica organica e analisi organica;
Esercitazioni di chimica fisica;
Esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
Termodinamica;
Teoria della probabilita' e statistica;
Teoria dell'informazione;
Oceanografia;
Demografia;
Etologia;
Parassitologia;
Biochimica comparata;
Fisiologia comparata;
Endocrinologia;
Genetica umana;
Genetica di popolazioni;
Biologia umana;
Fitogeografia;
Algologia;
Micologia;
Paleontologia vegetale;
Citologia ed embriologia vegetale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1