DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 689/1971 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Numero 689 Anno 1971 GU 06.09.1971 Codice 071U0689

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto internazionale privato e processuale;
Organizzazione internazionale.
Art. 66: All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 67: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 68: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia dell'arte antica;
Archeologia cristiana;
Museografia;
Lingua inglese;
Psicolinguistica;
Metodologia dell'insegnamento linguistico;
Storia della lingua latina;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione;
Filologia ibero-romanza;
Letteratura umanistica;
Geografia regionale.
Art. 87: e' modificato nel senso che l'istituto di botanica con annesso orto, presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, viene scisso in due distinti istituti con le denominazioni: "Istituto di botanica" e "Istituto dell'orto botanico".
Art. 110: all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di farmacia sono aggiunti i seguenti:
Istituto di fisiologia generale;
Istituto di chimica biologica.
Art. 112: e' modificato nel senso che e' abrogata la propedeuticita' che prevede che non si puo' sostenere l'esame di igiene se non si sono superati gli esami di fisiologia generale, chimica generale ed inorganica e chimica organica. E' abolita inoltre la propedeuticita' dell'esame di fisiologia generale nei riguardi di fisica e di anatomia umana.
Art. 380 (ex 369), relativo alla scuola di perfezionamento in filosofia e di preparazione all'insegnamento filosofico e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente comma:
"Gli iscritti all'uno o all'altro dei due indirizzi possono chiedere la biennalizzazione di due insegnamenti - con facolta' di dare esami annuali - fermo restando il numero minimo di cinque esami per l'indirizzo a) e e di quattro esami per l'indirizzo b).
Art. 382 (ex 371): e' aggiunto il seguente comma:
"Nel biennio devono sostenersi almeno cinque esami da scegliersi fra gli insegnamenti sopraindicati".
Art. 383 (ex 372): il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Nel biennio devono sostenersi almeno quattro esami - due per ogni anno di iscrizione - da scegliersi fra gli insegnamenti sottoindicati".