DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Numero 1213 Anno 1977 GU 11.07.1978 Codice 077U1213

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia;
la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale;
la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia;
la scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale;
la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola di specializzazione in psichiatria.
L'art. 209 e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in oculistica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.
L'art. 211, primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale.
L'art. 215, primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in odontostomatologia.
Gli articoli 227, 228 e 230, relativi alla scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ematologia generale
Art. 227. - Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania e' istituita una scuola di specializzazione in ematologia generale.
Art. 228. - Il corso di studi della scuola di specializzazione in ematologia generale ha la durata di tre anni.
Art. 230. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'art. 232, primo comma, e' modificato nel senso che la scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria.
L'art. 254, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 254. - Ammissione per titoli ed esami. Non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'art. 261, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 261. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in psichiatria.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 265. - La durata del corso di studi per la scuola di specializzazione in psichiatria e' di quattro anni.
Non sono consentite abbreviazioni di corso.
Art. 266. - Il programma di insegnamento e il seguente:
1° Anno:
1) anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) fisiologia del sistema nervoso;
3) biochimica del sistema nervoso;
4) genetica (elementi);
5) psicologia generale;
6) psicopatologia (I);
7) semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
1) anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
2) patologia speciale e diagnostica neurologica;
3) patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) neuro radiologia;
5) endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) elettroencefalografia.
3° Anno:
1) patologia speciale psichiatrica;
2) psicopatologia (II);
3) clinica psichiatrica (I);
4) psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) psicofarmacologia;
6) psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) esami di laboratorio.
4° Anno:
1) clinica psichiatrica (II);
2) terapia psichiatrica generale;
3) psicoterapia;
4) neuropsichiatria infantile;
5) psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
6) psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Art. 267. - Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il primo, terzo e quarto anno in clinica psichiatrica, sede della scuola.
Tale internato potra' essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica ai un ospedale civile.
L'internato e' obbligatorio per il secondo anno in neurologia (sede della scuola) per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico o in una divisione psichiatrica di ospedale civile per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi sei e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potra' essere ridotto a non meno di mesi quattro.
Art. 260. - Per l'ammissione al corso successivo e' obbligatorio il superamento degli esami di ciascun corso.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di tre per anno di corso.