IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ferrara, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 144. - Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero complessivo di 30 da ripartire nei tre anni di corso.
Gli articoli 153, 154 e 155, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 153. - La scuola di specializzazione in reumatologia, istituita presso la facolta' di medicina dell'Universita' di Ferrara, ha la durata di 4 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione e' previsto un concorso per titoli ed esami.
Art. 154. - Non potranno essere concesse per nessun titolo abbreviazioni di corso. Il numero complessivo degli iscritti nei quattro anni di corso non potra' essere superiore a 30.
Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti come specificato nell'art. 155.
Art. 155. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono cosi' ripartiti:
1° Anno:
1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
3) biochimica di interesse reumatologico;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale). 2° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale);
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
3° Anno:
1) clinica e terapia ortopedica (biennale);
2) fisioterapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) reumo-artropatie professionali;
5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
4° Anno:
1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica (biennale);
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale).
L'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, n. 478, relativo alla scuola di specializzazione in oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, e' soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 157. - La scuola di specializzazione in oftalmologia, che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia, ha sede presso la clinica oculistica dell'Universita' ed e' diretta dal direttore della clinica oculistica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1