IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
La scuola di specializzazione in oculistica, di cui agli articoli da 134 a 138, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia.
L'art. 138, secondo comma, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per conseguire il diploma di specialista in oftalmologia, gli iscritti al termine dei corsi, oltre a superare le prove di esame nelle singole materie, dovranno discutere una dissertazione scritta su un argomento di oftalmologia e sostenere un esame pratico dinanzi ad una commissione formata dagli insegnanti della scuola".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1