L'Universita' si propone di formare giovani idonei ad affrontare responsabilita' di gestione nei sistemi complessi con:
conoscenze e strumenti concettuali che diano loro riferimenti scientifici e razionali;
atteggiamenti professionali orientati all'analisi empirica e alla elaborazione di strategie operative;
capacita' di decisione e di intervento nei processi organizzativi anche in condizioni di incertezza e di cambiamento.
Per raggiungere questo obiettivo, l'Universita' ritiene di doversi definire come luogo aperto a tutti coloro che, a prescindere dalla loro ispirazione ideologica, siano disponibili per un lavoro culturale coerente con tale impostazione.
Art. 2. - L'Universita' e' promossa dall'associazione per l'Universita' internazionale degli studi sociali, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai servizi e mezzi necessari.
Art. 3. - La libera Universita' internazionale degli studi sociali in Roma e' autonoma, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione italiana.
Essa ha personalita' giuridica a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
La vigilanza dello Stato sull'Universita' e' esercitata dal Ministero della pubblica istruzione.
Dopo l'art. 13, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme per l'immatricolazione e per gli esami di laurea.
Art. 14. - La popolazione studentesca e' programmata in maniera da non superare le condizioni di ricettivita' funzionale della struttura edilizia e didattica dell'Universita'.
Il numero massimo degli studenti che possono essere immatricolati e' per ciascun anno accademico, a far tempo dal 1977-78, determinato dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.
Parimenti il consiglio di amministrazione ed il senato accademico determinano per ciascun anno, il numero e le modalita' dei trasferimenti da altre Universita'.
Per iscriversi all'Universita', oltre ad essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge, gli studenti debbono aver superato una prova che accerti attitudini, motivazioni e basi culturali tali da qualificarli come potenzialmente idonei a inserirsi nel processo formativo e a trarne il maggior profitto.
Gli studenti sono tenuti a partecipare a tempo pieno sia all'attivita' didattica che all'attivita' di ricerca.
Art. 15. - L'ordinamento degli studi e' integrato da cicli di seminari dedicati a studiare le questioni di ordine etico-sociale connesse allo svolgersi della vita collettiva, ovvero piu' direttamente legate alle attivita' professionali cui l'Universita' intende preparare, anche sotto questo profilo, gli studenti che frequentano i suoi corsi.
Art. 16. - Ai fini del coordinamento delle diverse unita' didattiche in cui i vari insegnamenti sono articolati, in vista della verifica globale del profitto dei singoli studenti nonche' della possibilita' di incentivare adeguatamente tale profitto, e anche in conformita' con quanto avviene in Universita' non italiane, e' stabilito che con il superamento di ogni esame e con la sua attivita' didattica lo studente consegue un credito in termini di punteggio da un minimo di 1/2 punto a un massimo di 4 punti, secondo le attivita' didattiche effettivamente svolte nonche' la durata dei corsi effettivamente seguiti e dei quali sia stato superato l'esame.
Per essere ammessi agli esami di laurea, gli studenti devono ottenere l'accreditamento complessivo di un numero di punti pari al numero degli esami previsti dalla legge moltiplicato per due.
Le disposizioni di cui sopra non hanno attinenza con la valutazione in trentesimi degli esami di profitto degli studenti.
Il tema della dissertazione di laurea deve essere approvato dal docente della materia e dal preside.
Gli articoli 23 e 34 del vigente statuto sono soppressi con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 25 del vigente statuto, che assume la numerazione di 27, e' modificato nel senso che il primo rigo e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 27. - "La facolta' di scienze politiche comprende i seguenti istituti...".
L'art. 35 del vigente statuto, che assume la numerazione di 36, e' modificato nel senso che il primo rigo e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 36. - "La facolta' di economia e commercio comprende i seguenti istituti...".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1