L'Ente autonomo per il monte di Portofino e' soppresso.
Alle operazioni di liquidazione provvedera' il Ministero del tesoro con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 117, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1