IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 in data 12 ottobre 1976, con il quale si e' provveduto a trasferire un posto di tecnico laureato dall'istituto di impianti chimici della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna, all'istituto di fisica tecnica della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Firenze;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Firenze dalle quali si evince che l'istituto di fisica tecnica e', in realta', un insegnamento afferente all'istituto di chimica applicata presso la medesima facolta' di ingegneria;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di rettificare detto decreto presidenziale per la sola parte concernente la denominazione dell'istituto cui e' stato trasferito il posto di tecnico laureato in questione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 878 In data 12 ottobre 1976, e' rettificato nel senso che il posto di tecnico laureato precedentemente assegnato all'istituto di impianti chimici della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Bologna, deve intendersi trasferito all'istituto di chimica applicata (per l'insegnamento di fisica tecnica) della facolta' di ingegneria dell'Universita' di Firenze e non all'istituto di fisica tecnica della medesima facolta' di ingegneria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1