IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, n. 1164, con il quale, tra gli altri, e' stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione della facolta' di architettura dell'Universita' degli studi di Palermo;
Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facolta' di architettura dell'Universita' degli studi di Palermo dalle quali si evince che l'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione e', in realta', un insegnamento della disciplina omonima inserito nell'ambito dell'istituto di composizione della medesima facolta';
Ritenuta, pertanto, la necessita' di rettificare il citato decreto presidenziale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto presidenziale n. 1164 in data 28 settembre 1965, citato nelle premesse, e' rettificato per la parte concernente l'assegnazione del posto di tecnico laureato attribuito all'istituto di unificazione edilizia e prefabbricazione della facolta' di architettura dell'Universita' di Palermo, posto che deve intendersi assegnato all'istituto di composizione presso la medesima facolta'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1