IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla sostituzione del primo comma dell'art. 289 del regolamento suindicato;
Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Il primo comma dell'art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' sostituito dai seguenti commi: "La carta d'identita' e' rilasciata unicamente su esemplari, assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello Stato in conformita' del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture, o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identita' alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei documenti, nonche' un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone alle quali il documento e' stato rilasciato nel bimestre stesso".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1