IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni;
Visti il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1709, convertito nella legge 6 luglio 1922, n. 1158 e il regio decreto 19 aprile 1941, n. 279, che concedono all'Istituto italiano di credito fondiario la facolta' di costituire una sezione autonoma per il credito e il risparmio;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370 e 17 luglio 1947, n. 691, concernenti la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;
Visto lo statuto dell'Istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 13 marzo 1969, n. 138;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di detto Istituto, tenutasi il 10 agosto 1972;
Vista la deliberazione 7 settembre 1972 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio relativa all'istituzione, presso l'istituto italiano di credito fondiario, della sezione autonoma per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'istituto italiano di credito fondiario, societa' per azioni, con sede in Roma, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1