Il decreto ministeriale 2 luglio 1949, citato nelle premesse, e' rettificato nel senso che uno dei due posti di assistente ordinario assegnati alla cattedra di aerodinamica della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Universita' di Roma, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di sociologia del diritto della facolta' di magistero dell'Universita' di Roma. Resta, conseguentemente, annullato il decreto ministeriale 22 aprile 1960 citato nelle premesse.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I decreti presidenziali 31 dicembre 1962, n. 1933 e 31 ottobre 1963, n. 1726, citati nelle premesse, sono rettificati nel senso che i posti di assistente assegnati alla cattedra di costruzioni aeronautiche della scuola di ingegneria aerospaziale dell'Universita' di Roma, debbono intendersi rispettivamente assegnati alle seguenti cattedre delle universita' sottoindicate:
UNIVERSITA' DI GENOVA Numero
dei posti
Facolta' di scienze politiche:
cattedra di scienza della politica..... 1
UNIVERSITA' DI PALERMO
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di chimica biologica II....... 1
Art. 3
#Comma 1
I posti di assistente ordinario, gia' attribuiti alle seguenti cattedre dei sottoindicati atenei con i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1964, n. 1547 e 29 novembre 1968, n. 1352, citati nelle premesse, sono recuperati dal contingente riservato agli assistenti straordinari:
Numero
UNIVERSITA' DI MODENA dei posti
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di clinica pediatrica......... 1
UNIVERSITA' DI TORINO
Facolta' di medicina e chirurgia:
cattedra di igiene..................... 1
I posti come sopra recuperati sono aggiunti al contingente dei posti di assistente ordinario non vincolati a concorsi riservati agli assistenti straordinari e vengono ripartiti come segue:
Numero
FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA dei posti
Universita' di Roma:
cattedra di chirurgia del cuore e dei
grossi vasi................................ 1
Universita' di Torino:
cattedra di clinica chirurgica generale
e terapia chirurgica....................... 1
Art. 4
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di agricoltura montana ed alpicoltura della facolta' di agraria dell'Universita' di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di alpicoltura I della stessa facolta' della medesima Universita' di Firenze.
Art. 5
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di medicina legale e delle assicurazioni della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Firenze con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica della facolta' di magistero dell'Universita' di Roma.
Art. 6
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di politica economica e finanziaria della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Perugia con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facolta' di giurisprudenza della stessa Universita' di Perugia.
Art. 7
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di storia e critica delle dottrine economiche della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di diritto amministrativo della facolta' di scienze politiche dell'Universita' di Napoli.
Art. 8
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di clinica dermosifilopatica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di semeiotica medica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Messina.
Art. 9
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di psicologia dell'eta' evolutiva della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di psicologia dell'eta' evolutiva della facolta' di lettere e filosofia della stessa Universita' di Roma.
Art. 10
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di saggi e dosaggi farmacologici della facolta' di farmacia dell'Universita' di Pavia con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di tecnica bancaria e professionale I (per la scuola di perfezionamento in studi europei) della facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma.
Art. 11
#Comma 1
Il posto di assistente ordinario gia' assegnato alla cattedra di storia moderna IV della facolta' di magistero dell'Universita' di Lecce, deve, invece, intendersi assegnato alla cattedra di storia IV della stessa facolta' della medesima Universita' di Lecce.