IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:
Diritto fallimentare;
Diritto penale commerciale;
Istituzioni di diritto pubblico;
Scienza dell'amministrazione;
Teoria generale del diritto;
Storia dei sistemi di relazione fra Stato e Chiesa;
Teoria generale del processo.
Art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Scienza dell'ortogenesi;
Scienza dell'alimentazione;
Ottica fisiopatologica;
Oncologia sperimentale;
Biologia molecolare;
Dermatologia sperimentale;
Tossicologia;
Virologia;
Biofisica;
Epidemiologia.
Art. 141, relativo alla scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool e' modificato nel senso che e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Su proposta della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, udito il consiglio della scuola, il senato accademico puo' ammettere alla scuola candidati che presentino diplomi di laurea diversi da quelli stabiliti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1