IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, e particolarmente gli articoli 3 e 14;
Considerato che, ai sensi del precitato art. 14, alle universita', facolta' ed istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965, deve essere assegnato non meno di un decimo dei cinquanta nuovi posti di tecnico laureato previsti dal citato art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, in corso di registrazione, con il quale sono stati ripartiti, tra gli istituti scientifici delle universita', trentotto posti di tecnico laureato;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I cinque posti di tecnico laureato degli istituti universitari, istituiti con effetto dal 1 gennaio 1970 dalla legge 3 giugno 1970, n. 380, di cui all'art. 14 citato nelle premesse, sono ripartiti come segue:
Numero
dei posti
UNIVERSITA DELLA CALABRIA -------
Facolta di ingegneria:
Istituto di scienza delle costruzioni. . . . . . . . . . 1
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
UNIVERSITA DI LECCE
Facolta di scienze matematiche, fisiche e naturali:
Istituto di fisica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
UNIVERSITA DI SALERNO
Facolta di economia e commercio:
Istituto di tecnica aziendale. . . . . . . . . . . . . . 1
Istituto giuridico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1