A decorrere dall'anno scolastico 1975-76, il corso di studi per il conseguimento del diploma di Stato di infermiere professionale e' ripartito in tre anni scolastici.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I programmi delle materie fondamentali di tale corso sono fissati come indicato in allegato. In tali programmi il numero di ore previsto per le singole materie e' indicativo, fermo restando il numero totale minimo di ore di insegnamento e di tirocinio per ciascun anno scolastico.
Art. 3
#Comma 1
I corsi iniziatisi con l'anno scolastico 1974-75 mantengono la loro durata biennale e continueranno ad essere svolti secondo i programmi fissati dal decreto ministeriale 30 settembre 1938.
Art. 4
#Comma 1
E' fatta salva l'applicazione delle norme regolamentari di cui al regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, in quanto applicabili.