L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 215, e' cosi' modificato:
"Le fatture, raggruppate per Paese di destinazione, devono essere munite del visto doganale o del timbro postale, ovvero corredate delle bollette della dogana di esportazione definitiva o delle ricevute postali, ovvero munite della indicazione, in calce ad ogni singola fattura, della pagina del registro delle fatture sul quale la fattura stessa sia stata iscritta; tale indicazione dovra' essere firmata dal legale rappresentante della ditta.
Per quanto riguarda gli abbonamenti alle riviste puo' concorrere al premio solamente la ditta che ha spiccato la fattura direttamente al cliente estero.
Ove la documentazione sia corredata dell'indicazione della pagina del registro delle fatture deve essere altresi' completata con una dichiarazione dalla quale risulti che l'abbonamento e' stato procurato ed incassato direttamente dalla ditta richiedente".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'allegato B al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 215 e' sostituito dallo schema allegato al presente decreto che diviene parte integrante di esso.