IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale, in sede di ripartizione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario, per l'anno 1970-71, e' stato, fra l'altro, assegnato, per mero errore materiale un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica II della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Perugia;
Ritenuta l'opportunita' di procedere alla rettifica della predetta assegnazione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di assistente ordinario, gia' assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di storia della filosofia della facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' di Pavia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1