DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 182/1973 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Numero 182 Anno 1973 GU 12.05.1973 Codice 073U0182

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita', degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 24, relativo ai seminari annessi alla facolta' di economia e commercio e' abrogato e sostituito dal seguente:
Alla facolta' di economia e commercio e' annesso il seguente istituto scientifico, ordinato come seminario, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario:
1) Seminario economico. Il detto istituto ha lo scopo di potenziare la cultura specializzata di studenti e di studiosi addestrandoli all'indagine scientifica mediante corsi di lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, tenute, oltre che dai docenti della facolta', da illustri cultori italiani e stranieri delle discipline insegnate nella facolta' e discipline affini, nonche' di contribuire al progresso degli studi con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative che verranno ritenute opportune.