DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1465/1970 - Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di "Terapia medica sistematica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Istituzione di un posto di assistente ordinario convenzionato presso la cattedra di "Terapia medica sistematica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.

Numero 1465 Anno 1970 GU 14.06.1971 Codice 070U1465

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-30;1465

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Palermo il 20 marzo 1968, e il relativo atto aggiuntivo, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Terapia medica sistematica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Catania.


Art. 2

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Art. 3

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Comma 1

I contributi annui a carico della Regione siciliana vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 4

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Comma 1

L'Universita' di Catania si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.


Art. 5

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.