DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Richiamo alle armi nel 1978 di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle tre Forze armate per addestramento.

Numero 60 Anno 1978 GU 22.03.1978 Codice 078U0060

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-02-07;60

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Nel corso dell'anno 1978 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento ed addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
quattrocentosettantasei ufficiali, centodiciannove sottufficiali e trecentoquaranta graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito;
trentacinque ufficiali e cinquantuno sottufficiali della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialita' del C.E.M.M.


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per la difesa stabilira' per ogni arma, servizio, categoria specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro per la difesa.


Art. 3

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Comma 1

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.