IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952 col quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa;
Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto l'art 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 429;
Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Viste le deliberazioni dei consigli dei comuni di Linguaglossa e Piedimonte Etneo nonche' quella del commissario regionale del comune di Castiglione di Sicilia;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
L'archivio notarile mandamentale di Linguaglossa e' soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Catania salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1877 da versarsi invece al competente archivio di Stato.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1