IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Sassari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:
filologia dantesca;
geografia della Sardegna;
paletnologia;
letteratura italiana contemporanea;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia della critica d'arte;
storia dell'arte contemporanea.
Art. 33 - all'elenco del corso di laurea in pedagogia e' aggiunto il seguente:
antichita' sarde.
L'art. 37 e' soppresso.
Art. 39 - all'elenco degli istituti della facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
istituto policattedra di semeiotica e medicina costituzionale ed endocrinologia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1