Il termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, citato nelle premesse, e' prorogato di trentasei mesi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Proroga del termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1973, n. 146, concernente dichiarazione di pubblica utilita' di opere da costruirsi dalla Marina militare nel
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-14;1107
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Articolo unico
#Comma 1
Il termine per il compimento degli espropri previsto dall'art. 2, secondo comma, del decreto presidenziale 16 febbraio 1973, n. 146, citato nelle premesse, e' prorogato di trentasei mesi.