Il primo comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' sostituito dal seguente:
"Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti sono deducibili, in ciascun periodo di imposta, nel limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate dal primo comma dell'art. 53 o derivanti, per le aziende e gli istituti di credito, dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. La deduzione e' ammessa entro il limite massimo dello 0,20 per cento quando l'accantonamento globale ha raggiunto il 2 per cento dei crediti sopra indicati esistenti alla fine del periodo di imposta e non e' ulteriormente ammessa quando l'accantonamento ha raggiunto il 5 per cento".
((La disposizione del comma precedente si applica dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del presente decreto.
Tuttavia ad ogni effetto si tiene conto anche degli accantonamenti effettuati in precedenti periodi di imposta con riferimento a crediti diversi da quelli indicati nel comma precedente)).
In deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dagli accantonamenti di cui al primo comma effettuati per crediti diversi da quelli ivi indicati non puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.
E' soppresso il quarto comma dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.