DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 971/1974 - Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Cesano Maderno.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale per l'elettrotecnica di Cesano Maderno.

Numero 971 Anno 1974 GU 27.12.1975 Codice 074U0971

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-07-13;971

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1972 e' istituito l'istituto tecnico industriale di Cesano Maderno per l'elettrotecnica.
L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.


Art. 2

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Comma 1

Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell'istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.
I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.


Art. 3

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 4

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Comma 1

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 152.400.000.
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente.
Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale e' tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.