A decorrere dal 1 ottobre 1971 e' istituito l'istituto tecnico agrario di Rovigo.
L'istituto predetto, ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione o da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 89.700.000.
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione, la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico dell'amministrazione provinciale competente. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, l'amministrazione provinciale e' tenuta a garantire con apposita deliberazione l'adempimento da parte di tali enti.