A decorrere dal 1 ottobre 1969 sono istituite sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso i seguenti istituti:
istituto tecnico femminile di Catania;
istituto tecnico femminile di Milano;
istituto tecnico femminile "E. di Savoia" di Napoli;
istituto tecnico femminile "M. di Savoia" di Roma;
istituto tecnico femminile di Torino.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli istituti di cui all'art. 1 assumono la denominazione di istituto tecnico femminile e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Art. 3
#Comma 1
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui all'art. 1 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV e V, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui all'art. 1 sono modificati nella misura indicata nella tabella VI annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.