A decorrere dal 1 ottobre 1969 sono istituite sezioni di istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere presso i seguenti istituti:
Istituto tecnico commerciale "Romanazzi" di Bari;
Istituto tecnico commerciale "Marconi" di Bologna;
Istituto tecnico commerciale "Ballini" di Brescia;
Istituto tecnico commerciale "Gemmellaro" di Catania;
Istituto tecnico commerciale "V. Monti" di Ferrara;
Istituto tecnico commerciale "A. Genovesi" di Firenze;
Istituto tecnico commerciale "G. C. Abba" di Genova-Sampierdarena;
Istituto tecnico commerciale "M. Da Passano" di La Spezia;
Istituto tecnico commerciale "Verri" di Milano;
Istituto tecnico commerciale "Pagano" di Napoli;
Istituto tecnico commerciale "G. D. Romagnosi" di Piacenza;
Istituto tecnico commerciale "R. Piria" di Reggio Calabria;
Istituto tecnico commerciale "Sella" di Roma;
Istituto tecnico commerciale "L. Burgo" di Torino;
Istituto tecnico commerciale "Carli" di Trieste;
Istituto tecnico commerciale "A. Zanon" di Udine;
Istituto tecnico commerciale "I. Pindemonte" di Verona;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "G. Benincasa" di Ancona;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "E. Fermi" di Gorizia;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "Mossotti" di Novara;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "Vittorio Emanuele II" di Perugia;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "G. Manthone'" di Pescara;
Istituto tecnico commerciale e per geometri "A. Genovesi" di Salerno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli istituti di cui all'art. 1 assumono rispettivamente la denominazione di:
A) istituto tecnico commerciale e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere;
B) istituto tecnico commerciale, per geometri e per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.
Art. 3
#Comma 1
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti di cui al precedente art. 1 sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII, annesse al presente decreto, firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti indicati nell'art. 1 sono modificati nella misura indicata nella tabella XXIV, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
La spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero stesso.