IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 226, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva e' modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti nuovi comma:
E' titolo di ammissione la laurea in medicina e chirurgia.
Sono ammessi altresi', limitatamente ad un massimo di 1/5 del numero dei posti disponibili al primo anno, i laureati in scienze biologiche.
Questi ultimi tuttavia potranno ottenere solo il diploma in orientamento di sanita' pubblica e in orientamento, di laboratorio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1