La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 24 ottobre 1971 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e' dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1971, n. 895, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 24 ottobre 1971.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1