Ai rimborsi del diritto per i servizi amministrativi e delle quote di imposta generale sull'entrata e di imposta di conguaglio afferenti il diritto stesso, da eseguirsi in applicazione della legge 24 giugno 1971, n. 447, provvedono le intendenze di finanza nelle cui province sono poste le sedi delle dogane o sezioni doganali che hanno emesso le relative bollette di riscossione.
Le domande degli interessati devono essere corredate delle bollette-figlie originali. Con ciascuna domanda puo' essere chiesto il rimborso di somme pagate con piu' bollette, purche' tali bollette siano state emesse dalla medesima dogana o sezione doganale e nello stesso esercizio finanziario.
L'intendente di finanza competente, accertato che la domanda e' stata presentata in tempo utile e che, attraverso l'esame della rubrica di cui al successivo art. 2, per ciascuna delle bollette non risulti gia' in precedenza disposto il rimborso, procede direttamente alla liquidazione delle somme indebitamente riscosse e ne dispone il rimborso, prescindendo dallo inviare preventivamente le originali bollette-figlie all'ufficio, doganale emittente per il raffronto con le rispettive matrici e per gli altri adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale.
E' fatta salva in ogni caso la facolta' delle intendenze di finanza di chiedere agli uffici doganali emittenti il controllo preventivo delle bollette figlie esibite dagli interessati. Detto controllo e' tuttavia obbligatorio per le bollette in relazione a ciascuna delle quali la somma complessiva da rimborsare superi le lire sessantamila.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Disposto il rimborso, l'intendenza di finanza, prima di inoltrare l'ordinativo alla competente ragioneria provinciale dello Stato, annota in apposita rubrica alfabetica il nome della ditta intestataria delle bollette e beneficiaria del rimborso, il numero e la data di registrazione delle bollette medesime apposti dall'ufficio doganale emittente, nonche' la somma della quale viene disposto il rimborso, ripartita fra diritto per i servizi amministrativi, quota di imposta generale sull'entrata e quota di imposta di conguaglio. A tal fine presso ciascuna intendenza sono istituite separate rubriche alfabetiche per ciascuna dogana o sezione doganale avente sede nella provincia e per ciascuno degli esercizi finanziari di emissione delle bollette ammesse al rimborso (1968, 1969, 1970 e 1971).
Art. 3
#Comma 1
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si osservano le vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale e di contabilita' generale dello Stato.