DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.

Numero 1450 Anno 1970 GU 15.05.1971 Codice 070U1450

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1450

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

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Comma 1

Esercizio tecnico di impianti nucleari

Comma 2

Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attivita' tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti:
1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attivita' dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4);
4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono piu' di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantita' totale equivalente.


Art. 2

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Comma 1

Idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari

Comma 2

Il personale addetto all'esercizio tecnico degli impianti nucleari, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare, deve essere riconosciuto idoneo per l'espletamento delle suddette funzioni nei modi stabiliti dal presente regolamento.


Art. 3

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Comma 1

Direzione e conduzione di impianti nucleari

Comma 2

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento:
per "direzione" si intende l'espletamento delle funzioni tecniche relative alla determinazione, all'organizzazione e al coordinamento delle attivita' connesse con il funzionamento dell'impianto nucleare;
per "conduzione" si intende l'esecuzione delle operazioni di controllo dell'impianto nonche' la supervisione delle dette operazioni.


Art. 4

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Comma 1

Determinazione della classe dell'attestato di idoneita' richiesto per la direzione

Comma 2

Per ciascuno degli impianti di cui al precedente art. 1, il Comitato nazionale per l'energia nucleare determina la classe dell'attestato di idoneita' richiesto dal capo II del presente regolamento, sentita la commissione tecnica per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del C.N.E.N., di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, numero 185, la quale sara' integrata da un esperto di impianti nucleari, designato dal Ministero della pubblica istruzione.
Ai fini della detta determinazione, i soggetti di cui agli articoli 37 e 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica dovranno presentare apposita istanza, corredata dalla descrizione dell'impianto.


Comma 3

CAPO II - ATTESTATO DI IDONEITA' PER LA DIREZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 5

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Comma 1

Attestato di idoneita' alla direzione tecnica degli impianti nucleari

Comma 2

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla direzione tecnica degli impianti nucleari di cui all'art. 1 del presente regolamento e' rilasciato, ai sensi dell'art. 12, un attestato di idoneita' di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.
L'attestato di idoneita' e' distinto in "attestato di idoneita' di lª classe" e "attestato di idoneita' di 2ª classe".
Ciascun attestato di idoneita' sia di 1ª che di 2ª classe, e' valido soltanto per il tipo di impianto per il quale viene rilasciato e conserva la sua validita' sempreche' il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno di effettiva direzione di un impianto nucleare; l'attestato di idoneita' di lª classe e' valido anche per la direzione di un impianto dello stesso tipo per il quale sia richiesto l'attestato di idoneita' di 2ª classe.


Art. 6

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Comma 1

Titolo di studio

Comma 2

Gli aspiranti allo "attestato di idoneita' di 1ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) laurea in ingegneria;
2) laurea in fisica;
3) laurea in chimica.
Gli aspiranti allo "attestato di idoneita' di 2ª classe" debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
2) diploma di perito in chimica nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
3) diploma di perito elettronico;
4) diploma di perito fisico;
5) diploma di perito elettrotecnico;
6) diploma di perito chimico;
7) diploma degli istituti nautici;
8) diploma di perito meccanico.
L'attestato di idoneita' di 2ª classe puo' essere rilasciato anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.
Per gli aspiranti di nazionalita' straniera e' richiesto il titolo di studio equipollente.


Art. 7

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Comma 1

Idoneita' fisica e psichica

Comma 2

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per l'espletamento delle funzioni connesse con la direzione tecnica degli impianti nucleari.
Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.
Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorche' siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali e' richiesto il possesso dell'attestato di idoneita', possono comportare prescrizioni da trascrivere sull'attestato stesso.
La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, puo' far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.


Art. 8

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Comma 1

Idoneita' professionale

Comma 2

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' devono dimostrare con la documentazione di cui al successivo articolo 10, di essere professionalmente idonei alla direzione dell'impianto per il quale l'attestato stesso viene richiesto.
La valutazione della detta idoneita' e' fatta, con verbale motivato, dalla commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento.


Art. 9

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Comma 1

Limiti di eta'

Comma 2

Gli aspiranti all'attestato di idoneita' debbono aver compiuto, alla data di presentazione della domanda, i 21 anni ((...)).((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che la presente modifica si applica a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


Art. 10

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Comma 1

Domanda e documentazione per l'attestato di idoneita'

Comma 2

La domanda per ottenere il rilascio dell'attestato di idoneita', redatta su carta bollata e con la firma autenticata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente e trasmessa allo stesso per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'interessato intende svolgere o svolge la propria attivita'.
Alla domanda devono essere allegati:
1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;
3) certificato attestante il possesso del prescritto titolo di studio;
4) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata;
5) titoli atti a dimostrare la idoneita' alla direzione dell'impianto;
6) dichiarazione dell'esercente presso il quale il richiedente intende svolgere o svolge la propria attivita', attestante, che questi abbia assistito alla direzione dell'impianto per almeno un mese.
Qualora l'aspirante sia cittadino straniero i documenti di cui al precedente comma, o loro equipollenti, devono essere rilasciati dalla competente autorita' dello Stato di appartenenza.


Art. 11

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Comma 1

Istruttoria della domanda

Comma 2

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarita' della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N., affinche' provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30 e 32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e professionale dei richiedenti l'attestato di idoneita'.


Art. 12

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Comma 1

Rilascio dell'attestato di idoneita'

Comma 2

Per ciascun aspirante al conseguimento dell'attestato di idoneita', l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneita' fisica e psichica e di quello relativo alla idoneita' professionale, formulato dalle commissioni di cui al capo IV successivo, rilascia all'interessato l'attestato di idoneita' ovvero provvede a comunicare al medesimo il giudizio negativo espresso dalle suddette commissioni.


Art. 13

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Comma 1

Rinnovo dell'attestato di idoneita'

Comma 2

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine; triennale di cui all'art. 5 del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneita'.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva direzione prestato.
L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce all'attestato relativo dietro parere favorevole della commissione medica di cui al successivo capo IV.
Accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al successivo capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo dell'attestato di idoneita'.
Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, l'attestato di idoneita' conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.
L'attestato di idoneita' non puo' essere piu' rinnovato e, se ancora in corso, perde la sua validita', quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di eta'.


Comma 3

CAPO III - PATENTI DI ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI NUCLEARI

Art. 14

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Comma 1

Classificazione delle patenti

Comma 2

A coloro che vengono riconosciuti idonei alla conduzione tecnica degli impianti nucleari, nei modi previsti dal presente regolamento, e' rilasciata una "patente di abilitazione", di durata triennale e rinnovabile per i trienni successivi.
La patente e' di primo e di secondo grado.
La patente di primo grado abilita alla supervisione delle operazioni attinenti alla conduzione dell'impianto nucleare (patente per supervisore) nonche' alla conduzione diretta degli impianti e meccanismi dell'impianto nucleare.
La patente di secondo grado abilita alla conduzione diretta degli apparati e meccanismi dell'impianto nucleare (patente per operatore).
Ciascuna patente, sia di primo che di secondo grado, e' valida soltanto per l'installazione per la quale viene rilasciata e conserva la sua validita' sempreche' il titolare, nel triennio successivo al rilascio o alla conferma, abbia compiuto almeno un anno anche non continuativo di effettiva conduzione dell'impianto al quale la patente stessa si riferisce.


Art. 15

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Comma 1

Limiti di eta'

Comma 2

Gli aspiranti alla patente di primo e di secondo grado debbono aver compiuto alla data di presentazione della domanda, i 21 anni ((...)).((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.lgs. 26 maggio 2000, n. 241, ha disposto (con l'art. 42, comma 1) che la presente modifica si applica a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


Art. 16

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Comma 1

Condizioni per il conseguimento delle patenti

Comma 2

Le patenti di cui al precedente art. 14 sono subordinate al possesso da parte dell'interessato di specifica idoneita' fisica e psichica e di specifica preparazione, di attitudine e di capacita' pratica.


Art. 17

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Comma 1

Titolo di studio

Comma 2

Gli aspiranti alla patente di primo grado (supervisori) debbono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) diploma di perito in energia nucleare, rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
2) diploma di perito in chimica nucleare rilasciato da istituti tecnici industriali a indirizzo nucleare;
3) diploma di perito elettronico;
4) diploma di perito fisico;
5) diploma di perito elettrotecnico;
6) diploma di perito chimico;
7) diploma di istituti nautici;
8) diploma di perito meccanico.
La patente di primo grado puo' essere rilasciata anche a coloro che hanno superato il primo biennio dei corsi di laurea in ingegneria, fisica e chimica.
Gli aspiranti alla patente di secondo grado (operatori) debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.
Per gli aspiranti di nazionalita' straniera e richiesto il possesso di titolo di studio equipollente.
Coloro che provino di aver esercitato all'estero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, mansioni corrispondenti presso un impianto del tipo di quello per cui viene richiesta la patente possono essere ammessi agli esami per il conseguimento della patente, anche se non in possesso del titolo di studio richiesto. La valutazione circa la rispondenza del detto periodo al titolo di studio e' fatta dalla commissione di cui al successivo art. 32.


Art. 18

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Comma 1

Idoneita' fisica e psichica

Comma 2

Gli aspiranti alla patente di abilitazione debbono essere fisicamente e psichicamente idonei per la esecuzione delle operazioni connesse con la conduzione di impianti nucleari.
Tale requisito deve essere accertato dalla commissione medica, di cui al capo IV del presente regolamento.
Le eventuali imperfezioni delle condizioni fisiche dell'aspirante, in particolare degli organi sensori, allorche' siano compatibili con l'espletamento delle mansioni per le quali e' richiesto il possesso della patente, possono comportare prescrizioni da trascrivere sulla patente stessa.
La commissione medica, ai fini dell'accertamento suddetto, puo' far sottoporre i candidati a specifici esami clinici e prove attitudinali.


Art. 19

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Comma 1

Requisiti di preparazione, attitudine e capacita' pratica

Comma 2

L'aspirante alla patente di abilitazione deve essere in possesso di adeguata preparazione, di attitudine e di specifica capacita' pratica in rapporto alle mansioni, per l'espletamento delle quali egli chiede il rilascio della patente.
Tali requisiti devono essere accertati mediante esami, ai quali l'aspirante deve essere sottoposto secondo le norme del presente regolamento.
Per l'ammissione agli esami, l'aspirante deve avere effettuato un tirocinio presso un impianto tecnicamente analogo, sotto la guida di un supervisore per le patenti di primo grado e la guida di un operatore per le patenti di secondo grado.


Art. 20

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Comma 1

Tirocinio

Comma 2

Il tirocinio prescritto dal precedente art. 19 deve essere prestato per un periodo di almeno 60 giornate di lavoro.
Il tirocinio deve essere effettuato in conformita' di quanto prescritto dalle disposizioni all'uopo previste nel presente regolamento ed e' valido soltanto per la installazione per la quale si richiede il rilascio della patente.
L'aspirante che non abbia superato gli esami di abilitazione previsti dal presente regolamento, per poter essere ammesso a sostenere altri esami, deve effettuare un periodo di tirocinio supplementare della durata pari alla meta' del periodo del tirocinio stesso.
Il periodo di sei mesi richiesto per coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 17 puo', a giudizio della commissione di cui all'articolo 32 essere comprensivo anche del periodo di tirocinio.


Art. 21

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Comma 1

Libretto personale di tirocinio

Comma 2

L'aspirante al conseguimento della patente di abilitazione per poter comprovare di aver effettuato il periodo di tirocinio prescritto dal presente regolamento, deve provvedersi del relativo libretto personale.
A tale scopo l'interessato deve inoltrare domanda redatta su carta bollata all'ispettorato del lavoro competente per territorio per tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale verra' effettuato il tirocinio.
Alla domanda deve essere allegato:
1) una dichiarazione del suddetto esercente contenente l'esplicito consenso all'espletamento del tirocinio da parte del richiedente presso il proprio impianto;
2) certificato di nascita;
3) certificato penale di data non anteriore a tre mesi da quella della domanda;
4) certificato attestante il titolo di studio posseduto;
5) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.
Qualora l'aspirante sia cittadino straniero, i documenti di cui al precedente comma e loro equipollenti devono essere rilasciati dalla competente autorita' dello Stato di appartenenza.


Art. 22

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Comma 1

Rilascio del libretto personale di tirocinio

Comma 2

L'ispettorato provinciale del lavoro, accertata la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, rilascia il libretto personale di tirocinio all'interessato e ne da notizia al Comitato nazionale per l'energia nucleare, indicando gli estremi del libretto stesso.


Art. 23

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Comma 1

Accertamento del tirocinio

Comma 2

Gli ispettori del lavoro e quelli del C.N.E.N. possono constatare anche su richiesta dell'interessato o del dirigente l'impianto, l'effettivo disimpegno da parte del tirocinante delle mansioni previste, apponendo dichiarazione dell'accertamento eseguito sul libretto personale di tirocinio.


Art. 24

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Comma 1

Attivita' sostitutiva del tirocinio

Comma 2

Puo' essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - equiparata al tirocinio l'attivita' svolta presso impianti aventi le stesse caratteristiche tecniche dell'impianto per il quale l'interessato chiede il rilascio della patente, sempreche' tale attivita' sia stata svolta a seguito del rilascio di apposita patente, ai sensi del presente regolamento salvo che nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 20. A tal fine la domanda deve essere corredata anche da una documentazione idonea ad attestare l'attivita' svolta, nonche' le caratteristiche tecniche dell'impianto.
Per gli impianti di nuova costruzione puo', altresi', essere - a giudizio della commissione di cui all'art. 32 del presente regolamento - considerato sostitutivo del tirocinio l'impegno alla partecipazione a tutte le prove combinate dell'impianto precedenti la criticita' o l'immissione del materiale radioattivo nel processo: in tal caso il rilascio della patente restera', pero', condizionato all'effettiva partecipazione alle dette prove, la quale dovra' essere attestata dall'esercente l'impianto con dichiarazione da trasmettere all'ispettorato del lavoro ed al C.N.E.N.


Art. 25

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Comma 1

Domanda per il conseguimento della patente

Comma 2

La domanda per ottenere il rilascio della patente di abilitazione, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato del lavoro competente, per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale l'aspirante ha effettuato il tirocinio.
L'interessato deve specificare nella domanda il grado della patente richiesta e l'impianto per il quale la patente stessa dovra' essere rilasciata.
L'esercente l'impianto nucleare deve attestare, mediante apposita dichiarazione scritta in calce alla domanda, che l'aspirante puo' effettuare presso l'impianto stesso le prove pratiche prescritte dall'art. 29, ultimo comma.
Alla domanda devono essere allegati:
1) una dichiarazione dell'esercente l'impianto nucleare relativa al grado di addestramento raggiunto dall'aspirante e ogni altro documento comprovante la eventuale esperienza pratica del tipo di impianto sul quale l'aspirante stesso si e' addestrato e le mansioni svolte;
2) libretto personale di tirocinio;
3) due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 24 e' sufficiente far richiamo alla documentazione prodotta per il rilascio della precedente patente.
Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 24, occorre che la dichiarazione, d'impegno sia sottoscritta dal richiedente e dall'esercente l'impianto.
Coloro che si trovano nella condizione di cui all'articolo 17, ultimo, comma, e 20, ultimo comma, devono allegare alla domanda i documenti comprovanti tale condizione, nonche' quelli indicati ai numeri 2), 3), 5) del terzo comma dell'art. 21 e un certificato del titolo di studio posseduto.


Art. 26

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Comma 1

Istruttoria della domanda

Comma 2

L'ispettorato del lavoro, dopo aver constatato la regolarita' della domanda e la sussistenza dei requisiti richiesti, invia la domanda e la relativa documentazione al C.N.E.N. affinche' provveda che da parte delle commissioni di cui agli articoli 30-32 del presente regolamento vengano eseguiti gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti e le prescritte prove di esame pratiche e teoriche.


Art. 27

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Comma 1

Rilascio della patente

Comma 2

Per ciascun aspirante al conseguimento della patente, l'ispettorato provinciale del lavoro, sulla base del giudizio relativo alla specifica idoneita' fisica e psichica formulato dall'apposita commissione medica di cui al successivo art. 30, nonche' del giudizio conclusivo sulla idoneita' professionale del candidato formulato dalla commissione di cui all'art. 32, rilascia la patente, ovvero provvede a comunicare l'eventuale inidoneita'. Nelle more del rilascio della patente puo' essere fatta all'interessato comunicazione per iscritto, anche a mezzo di telegramma, con effetto sostitutivo in via provvisoria della patente stessa.
Contemporaneamente al rilascio di ciascuna patente, l'ispettorato del lavoro provvede a darne notizia, precisandone gli estremi, al C.N.E.N.


Art. 28

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Comma 1

Rinnovo della patente

Comma 2

L'interessato deve, entro un mese dalla scadenza del termine triennale di cui all'art. 14, ultimo comma, del presente regolamento, presentare domanda all'ispettorato provinciale del lavoro per ottenere il rinnovo della patente.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell'esercente l'impianto, attestante il periodo di effettiva conduzione prestato.
L'ispettorato provinciale del lavoro concede il rinnovo mediante apposita annotazione in calce al relativo attestato; dietro parere favorevole della commissione medica di cui al capo IV.
Accertamenti straordinari dei requisiti psico-fisici possono essere sempre disposti dagli ispettori del lavoro o da quelli del C.N.E.N., anche su richiesta dell'interessato o dell'esercente l'impianto.
Detti accertamenti straordinari possono essere prescritti anche dalla commissione medica di cui al capo IV, in sede di esame della sussistenza dei requisiti psico-fisici per il rilascio o il rinnovo della patente.
Nelle more del procedimento per la conferma e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, la patente conserva la sua efficacia, salvo motivato provvedimento di sospensione da parte dell'ispettorato del lavoro.
La patente di abilitazione non puo' essere piu' rinnovata e, se ancora in corso, perde la sua validita', quando il soggetto abilitato raggiunge il sessantacinquesimo anno di eta'.


Art. 29

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Comma 1

Programma di esame per le patenti

Comma 2

Per le patenti di primo grado (supervisore) il programma deve comprendere problemi concernenti la conduzione dell'impianto, prescrizioni tecniche dell'impianto e relative giustificazioni cosi' come precisato nel rapporto di sicurezza, problemi di emergenza interna ed esterna dell'impianto.
Per le patenti di secondo grado (operatori) il programma deve riferirsi a problemi pratici associati alla conduzione di apparati e meccanismi il cui funzionamento puo' interessare processi chimici, fisici, metallurgici o nucleari dell'impianto in modo tale da influire sulla sicurezza della installazione, nonche' alle manovre che spettano all'operatore nel caso in cui si determini una situazione di emergenza dell'impianto.
Per entrambe le patenti il programma deve comprendere nozioni elementari sulla protezione contro le radiazioni, sui principali criteri e norme di fisica sanitaria e sull'impiego della strumentazione di fisica sanitaria.
Gli esami sono svolti di norma presso il Comitato nazionale per l'energia nucleare; le prove pratiche sono svolte presso l'impianto per il quale e' richiesta la patente.


Comma 3

CAPO IV - COMMISSIONI ESAMINATRICI

Art. 30

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Comma 1

Commissione medica

Comma 2

Con provvedimento del presidente del C.N.E.N. e' istituita una commissione medica per l'accertamento della specifica idoneita' fisica e psichica degli aspiranti al conseguimento o al rinnovo dell'attestato di idoneita' o della patente, di cui rispettivamente ai capi II e III del presente regolamento.
((La Commissione e' composta:
a) da un ispettore medico del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;
b) da uno specialista in psichiatria, o specializzazione equipollente, e da uno specialista in neurologia, o specializzazione equipollente, designati dal Ministero della sanita';
c) da un medico iscritto nell'elenco di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 15 marzo 1995 n. 230))
.
La commissione dura in carica due anni e alla scadenza i membri possono essere riconfermati.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.
Per ciascuno dei detti membri devono essere nominati i supplenti.


Art. 31

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Comma 1

Accertamenti

Art. 32

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Comma 1

Commissione tecnica

Comma 2

Con provvedimenti del presidente del C.N.E.N., per ogni impianto o gruppi di impianti simili, e' istituita una commissione tecnica composta come segue:
un esperto di sicurezza nucleare;
un esperto all'esercizio del particolare tipo di impianto per il quale e' richiesto il rilascio della patente;
un esperto dei problemi associati alla conduzione dell'impianto; due esperti delle materie sopra indicate scelti in una terna; rispettivamente designati dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Con gli stessi provvedimenti e' nominato, fra i componenti, il presidente della commissione.
L'esercente puo' chiedere che il capo dell'impianto o altro tecnico in sostituzione del suddetto e in servizio presso il medesimo impianto, assista agli esami in qualita' di osservatore.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del C.N.E.N.
La commissione puo' avvalersi di funzionari tecnici del C.N.E.N. per l'elaborazione dei lavori tecnici preparatori. Detti funzionari sono nominati con lo stesso provvedimento con il quale viene costituita la commissione.
Per ciascuno dei membri della commissione devono essere nominati i supplenti.


Art. 33

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Comma 1

Svolgimento delle prove di esame

Comma 2

Le commissioni, di cui ai precedenti articoli, devono per ciascuna riunione redigere apposito verbale. Non possono essere sottoposti al giudizio della commissione di cui all'art. 32 gli aspiranti che non abbiano avuto un giudizio positivo sulla idoneita' psico-fisica.


Art. 34

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Comma 1

Compiti del C.N.E.N.

Comma 2

A cura del C.N.E.N., il risultato degli esami scritti e orali e delle prove pratiche deve essere comunicato all'ispettorato del lavoro, indicando:
il giudizio sulla idoneita' psico-fisica;
il giudizio sulla idoneita' tecnica;
il tipo di impianto per il quale viene concesso l'attestato di idoneita' o l'installazione per la quale viene rilasciata la patente.


Art. 35

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Comma 1

Oneri finanziari

Comma 2

((Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente capo sono a carico dell'ANPA, il cui Consiglio di Amministrazione deliberera' anche in ordine al trattamento economico da corrispondere. L'ANPA fornira' agli ispettorati provinciali del lavoro gli stampati per il rilascio delle patenti)).


Comma 3

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36

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Comma 1

Modelli di documenti

Comma 2

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il C.N.E.N., sono approvati i modelli per gli attestati di idoneita', della patente di abilitazione e del libretto personale di tirocinio di cui ai precedenti articoli 12, 21 e 27, nonche' dei relativi duplicati.
Qualora non sia stato ancora emanato il decreto suddetto e occorra procedere al rilascio dei documenti, si, provvedera' con modelli provvisori predisposti dal C.N.E.N.


Art. 37

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Comma 1

Scelta del medico di cui agli articoli 30 e 31

Art. 38

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Comma 1

Norme transitorie per la direzione degli impianti

Comma 2

Coloro che espletano funzioni di direzione degli impianti nucleari, all'atto di entrata in vigore del presente regolamento devono, entro i sei mesi successivi, produrre domanda per il rilascio dell'attestato di idoneita' ai sensi del precedente capo II. La detta domanda dovra' essere prodotta unitamente ad una istanza dell'esercente, per la determinazione della classe dell'impianto, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
Nelle more del procedimento di rilascio dell'attestato di idoneita', i suddetti potranno continuare a svolgere l'attivita' di direzione tecnica degli impianti.


Art. 39

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Comma 1

Norme transitorie per il rilascio delle patenti a soggetti muniti di licenza provvisoria

Comma 2

Coloro ai quali il C.N.E.N. ha rilasciato licenze e certificati provvisori per la conduzione degli impianti nucleari devono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, chiedere il rilascio della patente, di abilitazione di primo grado (supervisori) o di secondo grado (operatori).
La relativa domanda, redatta su carta bollata, deve essere diretta all'ispettorato provinciale del lavoro per il tramite dell'esercente l'impianto nucleare presso il quale il richiedente svolge la sua attivita'.
Alla domanda deve essere allegata:
una dichiarazione dell'esercente l'impianto presso il quale l'interessato ha svolto la propria attivita', attestante l'effettivo disimpegno delle relative mansioni, rispettivamente di operatore e di supervisore, per un periodo non inferiore a 8 turni completi e comunque per un totale di almeno 40 ore negli ultimi sei mesi di validita' dei documenti sopra indicati, ivi incluse le proroghe ottenute;
un certificato di nascita;
un certificato attestante il titolo di studio posseduto;
due fotografie a capo scoperto di data recente, formato tessera, di cui una debitamente autenticata.
Possono presentare la suddetta domanda anche coloro che siano sprovvisti del titolo di studio richiesto dalle norme del presente regolamento.
Il rilascio della patente avviene a seguito dell'accertamento della idoneita' psico-fisica dell'interessato da parte della commissione medica di cui all'art. 30 e del parere favorevole della commissione di cui all'art. 32. La commissione medica puo' sostituire all'accertamento diretto il proprio favorevole parere per coloro che siano in possesso di un certificato di idoneita' fisica e psichica rilasciato in data non anteriore a due anni da quella di entrata in vigore del presente regolamento.
Nelle more del procedimento di rilascio delle patenti, le licenze e i certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. conservano la loro efficacia.


Art. 40

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Comma 1

Norme per il rilascio delle patenti a soggetti non muniti di licenza provvisoria

Comma 2

Coloro i quali esercitano la conduzione di impianti nucleari, senza avere licenze o certificati provvisori rilasciati dal C.N.E.N. devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare la domanda prevista dal precedente articolo, corredata dai relativi allegati.
La domanda dovra' essere presentata, tramite l'esercente l'impianto, corredata da una documentazione idonea ad illustrare l'attivita' svolta nell'ultimo triennio. La commissione, di cui al precedente art. 32, potra', sulla base della detta documentazione, anche prima di procedere alle prove di esame, prescrivere che gli interessati compiano il periodo di tirocinio, ai sensi del presente regolamento.
Nelle more dei relativi provvedimenti i suddetti possono continuare la conduzione degli impianti.


Art. 41

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Comma 1

Norme per gli impianti in corso di attivazione

Comma 2

Per gli impianti che inizieranno le prove nucleari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, senza che sia stata determinata la classe di cui al precedente art. 4, gli esercenti devono presentare la relativa istanza prima dell'inizio delle prove nucleari.
Entro i tre mesi successivi al provvedimento di cui al gia' citato art. 4, dovra' essere presentata la domanda per il rilascio dell'attestato di idoneita' alla direzione degli impianti nucleari.


Art. 42

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Il rilascio degli attestati di idoneita' e delle patenti a favore di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38 e seguenti deve aver luogo entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.