IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 21 maggio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Ospedali civili riuniti", di Venezia, e' stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e, 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'Ospedale denominato "Ospedali civili riuniti", con sede in Venezia, di cui alle premesse, che comprende l'ospedale generale Santissimi Giovanni e Paolo, l'ospedale pediatrico "Umberto I", l'Ospedale infettivi all'Isola delle Grazie e l'Istituto elioterapico di Pellestrina, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale del Veneto;
un membro eletto dal consiglio comunale di Venezia;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 11 dicembre 1881, modificato con i regi decreti 8 gennaio 1911, 19 marzo 1911 e 19 gennaio 1931.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1