Il terzo comma dell'art. 10 del regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I biglietti invenduti, completi di matrice, devono essere consegnati all'intendenza di finanza, accompagnati da apposita dichiarazione, in duplice esemplare, di cui una viene restituita per ricevuta.
Nella dichiarazione deve essere indicato il quantitativo di biglietti invenduti che si restituiscono.
Alle operazioni di tranciatura assistono rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria, che redigono apposito verbale".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il secondo e terzo comma dell'art. 12 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"All'atto della consegna dei biglietti invenduti l'apposita dichiarazione di accompagnamento deve essere corredata della ricevuta di versamento dell'ammontare dei biglietti venduti.
Le intendenze di finanza, all'atto della consegna dei biglietti invenduti ne controllano la quantita' e provvedono ad annullare, sull'apposito stampato "prospetto biglietti annullati" la serie e i numeri dei medesimi biglietti invenduti, accertando poi se il versamento globale effettuato dagli incaricati della vendita corrisponde all'importo al netto della percentuale del compenso per i biglietti venduti".
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.