A decorrere dal 1 ottobre 1967 sono istituiti sei licei artistici autonomi nei comuni di Bari, Cagliari, Lucca, Pescara, Ravenna, Verona.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale, insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo, di concetto ed esecutivo e del personale ausiliario, sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato sono stabiliti, per ciascuno dei sei istituti di cui al precedente art. 1 nella misura indicata nell'annessa tabella C firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.