IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il proprio decreto 5 marzo 1970, n. 275, con il quale l'ospedaletto "Dei bambini", con sede in Bari, e' stato dichiarato ente ospedaliero;
Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 17 febbraio 1970, n. 6652, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedaletto "Dei bambini" di Bari e' stato classificato "Ospedale specializzato regionale per pediatria" ai sensi degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che con la costituzione delle regioni a statuto ordinario e' venuto a cessare il regime transitorio previsto dall'ultimo comma dell'art. 56 della legge n. 132;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di attribuire alla regione Puglie a termini del primo comma dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, la competenza a designare i sei membri di spettanza regionale;
Visti gli articoli 3, 4 e 9 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
Il secondo comma del decreto 5 marzo 1970, n. 275, con il quale l'ospedaletto "Dei bambini" di Bari, e' stato dichiarato ente ospedaliero, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio regionale delle Puglie;
un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 marzo 1929, n. 406".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1