DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1437/1970 - Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

Modificazioni al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi.

Numero 1437 Anno 1970 GU 22.04.1971 Codice 070U1437

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-30;1437

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e' modificato come segue:
"Negli alberghi e nelle pensioni la cubatura minima delle camere a un letto e' fissata in metri cubi 24 e quella delle camere a due letti in metri cubi 42. La superficie minima sara' rispettivamente di metri quadrati 8 e metri quadrati 14. L'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Le suindicate dimensioni vanno calcolate al netto di ogni altro ambiente accessorio.
Nelle localita' di altitudine superiore a metri 700 sul livello del mare, i regolamenti comunali di igiene possono ridurre la cubatura delle camere in relazione a particolari condizioni climatiche, fino al limite minimo di metri cubi 23 e 40, rispettivamente per le camere ad un letto e a due letti. Anche in questo caso l'altezza utile interna sara' quella stabilita dai regolamenti comunali di igiene.
Per le camere a piu' di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelle risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in piu', di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
La consistenza ricettiva degli alberghi e delle pensioni e' indicata nella licenza di costruzione, nella autorizzazione all'abitabilita' nel provvedimento di classificazione e nella licenza di esercizio".


Art. 2

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Comma 1

Il terzo comma dell'art. 5 dello stesso regolamento e' modificato come segue:
"Le latrine ed i bagni, se destinati ad uso comune di piu' camere, dovranno essere illuminati e ventilati con finestra all'esterno e dovranno avere le pareti rivestite fino a due metri di altezza di materiale lavabile e impermeabile, preferibilmente di mattonelle smaltate, maiolicate, con gli angoli fra le pareti, e fra queste e i pavimenti, arrotondati. Qualora le latrine ed i bagni siano annessi a singole camere, e' consentita la illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura meccanica".