L'ente pubblico "Cassa per la formazione della proprieta' contadina", la cui attivita' dovra' uniformarsi su piani regionali di sviluppo agricolo, e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1