Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, degli articoli 14, 10, (1) e 8 degli accordi stessi:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente si provvede con le disponibilita' di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.