IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 164, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in endocrinologia e malattie del ricambio muta la denominazione in quella di endocrinologia.
Gli articoli 228, 229, 230, 231, 232> 233, 234, 235, relativi alla
scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in endocrinologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in endocrinologia
Art. 228. - La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specializzazione in endocrinologia.
Art. 229. - La scuola ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita'.
Art. 230. - Sono ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 231. - La scuola ha la durata di tre anni con tre posti disponibili per anno, per un totale complessivo di nove posti.
Art. 232. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
1) anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) fisiologia endocrina;
3) biochimica endocrina;
4) anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale) 1;
5) semeiotica e diagnostica endocrina (biennale) I.
2° Anno:
1) anatomia patologica delle malattie endocrine II;
2) semeiotica e diagnostica endocrina (biennale) II;
3) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) I;
4) eredopatologia endocrina.
3° Anno:
1) patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale) II;
2) terapia delle malattie endocrine.
Insegnamenti complementari:
farmacologia endocrina;
endocrinologia ostetricoginecologica;
endocrinologia pediatrica;
neuroendocrinologia;
tecniche di laboratorio endocrinologiche.
Art. 233. - Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali piu' tre esami di materie complementari.
Art. 234. - Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi devono ottenere tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri dell'anno e devono superare tutti gli esami fondamentali.
Art. 235. - I candidati non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso ed all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1