L'ultimo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"Salve le diverse competenze stabilite da norme di carattere particolare, nelle amministrazioni periferiche i congedi ordinari sono concessi:
a) dagli intendenti di finanza ai titolari o reggenti degli uffici aventi sede nel territorio della provincia;
b) dai titolari degli uffici, o, in caso di loro assenza od impedimento, da chi ne fa le veci, al dipendente personale".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1