DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 979/1977 - Modificazione all'art. 47 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Modificazione all'art. 47 del regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

Numero 979 Anno 1977 GU 07.01.1978 Codice 077U0979

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-12-06;979

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

L'ultimo comma dell'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e' sostituito dal seguente:
"Salve le diverse competenze stabilite da norme di carattere particolare, nelle amministrazioni periferiche i congedi ordinari sono concessi:
a) dagli intendenti di finanza ai titolari o reggenti degli uffici aventi sede nel territorio della provincia;
b) dai titolari degli uffici, o, in caso di loro assenza od impedimento, da chi ne fa le veci, al dipendente personale".